Sfratto dell'immobile

Lo sfratto è previsto in caso di:

  1. Morosità dell’inquilino (conduttore). Quando il conduttore risulti moroso di almeno una rata del canone o non abbia corrisposto gli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone il proprietario dell’immobile (locatore) può avviare la procedura dello SFRATTO PER MOROSITA’, dopo che siano decorsi venti giorni dalla data prevista per il pagamento.
  2. Finita locazione. E’ la procedura che consente al proprietario di un immobile di riottenere il possesso dell’appartamento locato se, alla scadenza del contratto di locazione, l’inquilino si rifiuta di rilasciarlo.  Presupposti dello sfratto per finita locazione è l’invio da parte del locatore di regolare disdetta (usualmente almeno 6 mesi prima della scadenza) nei termini previsti dalla legge o il mancato rinnovo a determinate condizioni. In caso di invio in ritardo della disdetta, il contratto sarà prorogato alle medesime condizioni.  Lo svolgimento dello sfratto per finita locazione è simile a quella dello sfratto per morosità ad eccezione del termine di grazia che in questo procedimento non può essere richiesto.

 

Cosa può fare lo Sportello D+

Per l’inquilino (conduttore)

  • Analisi situazione debitoria;
  • Attività di mediazione con il locatore per la stipula di un eventuale piano di rientro del debito;
  • Attività di consulenza circa lo stato di avanzamento della procedura di sfratto

 

Per il proprietario (locatore)

  • Attività di mediazione con l’inquilino per la stipula di un eventuale piano di rientro del debito;
  • Attività di consulenza circa le procedure di rilascio dell’alloggio